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Imballaggi in vari materiali

Obiettivo: raccogliere e valorizzare le soluzioni di imballaggi più green immesse sul mercato nazionale, premiando chi ha saputo trasformare la sostenibilità in strategia industriale.

imballaggi in plastica

Aumenti previsti per tutte le nove fasce contributive per gestire l’emergenza legata alla crisi europea del riciclo delle plastiche. I valori saranno definiti dal Consiglio di amministrazione CONAI nella riunione di marzo.

Imballaggi in plastica Corepla

Pubblicata l’edizione 2026 della Guida CONAI, a cui è dedicato un approfondimento online.

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Imballaggi, cosa prevede la direttiva sul monouso in plastica

Con il Decreto Legislativo n. 196 dell’8 novembre 2021, pubblicato in GU del 30 novembre 2021, è stata recepita la Direttiva del 5 giugno 2019, n. 2019/904/UE “sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente” (cd. Direttiva SUP).

Il perimetro di applicazione del decreto è definito dallo stesso provvedimento attraverso l’inquadramento e la definizione dei prodotti in plastica monouso. In particolare, si segnala che non sono considerati prodotti in plastica i rivestimenti sempre in materiale plastico avente un peso inferiore al 10% rispetto al peso totale del prodotto e che non costituisce una componente strutturale principale del prodotto finito.

Sul tema è di rilievo evidenziare che non sono considerati prodotti in plastica monouso anche “contenitori per alimenti secchi, compresi quelli stagionati, o per alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità”.

Il provvedimento entrerà in vigore in data 14 gennaio 2022, stante i differenti termini previsti all’interno.

Il decreto prevede specifiche misure per determinati prodotti in plastica monouso, tra cui anche alcuni imballaggi. Tra le misure più rilevanti, riferibili ognuna a determinati imballaggi in plastica, vi sono:

  • la riduzione al consumo;
  • la restrizione all’immissione sul mercato;
  • la previsione di specifici requisiti strutturali e di etichettatura.

Gli imballaggi interessati dalle disposizioni del Decreto sono i seguenti:

  • Riduzione del consumo: tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; determinati contenitori per alimenti.
  • Restrizioni all’immissione sul mercato: piatti, determinati contenitori per alimenti in polistirene espanso, contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi, tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi. Possono essere commercializzati, stante determinate condizioni, alternativamente agli imballaggi in plastica monouso, gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, certificati e conformi allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40% e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60%.

Per gli imballaggi sui quali ricade tale restrizione è consentita la messa a disposizione sul mercato nazionale fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell’obbligo, ossia il 14 gennaio 2022.

  • Requisiti dei prodotti: Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri e bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi.

Dal 3 luglio 2024, i contenitori con tappi e coperchi in plastica possono essere immessi sul mercato solo se tali tappi e coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto. I tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non rientrano nell’obbligo. Per tali imballaggi è consentito l’esaurimento delle scorte a condizione che sia dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell’obbligo.

Le bottiglie per bevande fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET»), devono contenere: dal 2025 almeno il 25% di plastica riciclata; dal 2030 almeno il 30% di plastica riciclata.

  • Requisiti di marcatura: tazze o bicchieri per bevande.

Per la corretta applicazione dell’obbligo è richiamato il Regolamento attuativo 2020/2151/UE sulle specifiche tecniche di marcatura. Il provvedimento prevede inoltre la possibilità di commercializzare tali imballaggi anche in assenza dei requisiti di marcatura richiesti, fino ad esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell’obbligo, ossia il 14 gennaio 2022.

  • Responsabilità estesa dei produttori: determinati contenitori per alimenti, pacchetti e involucri in materiale flessibile, contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, tazze o bicchieri per bevande, sacchetti di plastica in materiale leggero. 
  • Raccolta differenziata e requisiti del prodotto: per le bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, è previsto un obiettivo di raccolta differenziata entro il 2025 pari al 77%, e al 2029 pari al 90% dell’immesso sul mercato nell’anno di riferimento.
  • Misure di sensibilizzazione: determinati contenitori per alimenti, pacchetti e involucri in materiale flessibile, contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, tazze per bevande e relativi tappi e coperchi.

Il decreto interviene poi prevedendo specifiche sanzioni in caso di violazioni delle disposizioni.

Per una più esaustiva e completa informazione sul suddetto decreto di recepimento si rimanda al testo di legge.

(fonte: www.conai.org)

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