Responsabilità Estesa del Produttore (EPR)
Aziende Consorziate

Responsabilità Estesa del Produttore (EPR)

Responsabilità Estesa del Produttore (EPR)

Il principio della responsabilità estesa prevede che il produttore sia tenuto a farsi carico della corretta gestione dell’imballaggio quando diventa rifiuto, preferendo soluzioni riciclabili e recuperabili.

Nel nostro Paese

Il modello di governance attualmente vigente in Italia consente ai produttori e utilizzatori di imballaggi la scelta di:

  • organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio;
  • aderire al CONAI e ad uno dei Consorzi di filiera che partecipano al sistema CONAI;
  • attestare sotto la propria responsabilità l’istituzione di un sistema di restituzione dei propri imballaggi.

Nonostante le diverse possibilità offerte, il modello che si è strutturato nel nostro Paese mostra due caratteristiche fondamentali:

  • una forte cooperazione tra i produttori e utilizzatori di imballaggi, la cui quasi totalità ha trovato più conveniente aderire al sistema CONAI e ad uno dei consorzi di filiera;
  • la caratterizzazione del modello, non tanto per la tipologia di prodotto, quanto piuttosto per quella di materiale. 

La scelta della suddivisione per filiere è la naturale conseguenza della ricerca del raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero previsti dalla Direttiva sui rifiuti di imballaggio, che stabilisce obiettivi generali per gli imballaggi e obiettivi specifici per le diverse tipologie di materiali.

Nel nostro Paese, la suddivisione per filiere di materiale ha agevolato l’integrazione di tutto il comparto produttivo relativo al singolo flusso di materiale. Il coinvolgimento delle industrie primarie – cartiere, acciaierie, fonderie, vetrerie, il chimico/plastico – ha portato alla costituzione di reti di impianti di lavorazione in grado di rispondere alla domanda di materia prima e, in alcuni casi, ha permesso di integrare il recupero anche di materiali provenienti da prodotti diversi dagli imballaggi.

 
Il ruolo di Corepla

Nel sistema CONAI, COREPLA è il consorzio che si occupa della gestione dei rifiuti di imballaggio di plastica. I compiti che esso svolge sono numerosi:

  • propone la definizione del contributo ambientale che deve essere versato da tutti i Consorziati. La plastica è stato il primo materiale per il quale sono stati definiti specifici criteri per una diversificazione del contributo ambientale per gli imballaggi, sulla base della selezionabilità e riciclabilità della tipologia di imballaggio, oltre al circuito di destinazione;
  • riconosce ai Comuni il corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata;
  • provvede al riciclo e al recupero dei rifiuti di imballaggio in plastica raccolti.

Il Consorzio, inoltre, promuove l’informazione degli utenti e dei consumatori di imballaggi in plastica riguardo ai sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili, al loro ruolo nel processo di riutilizzazione, recupero e riciclo degli imballaggi. Definisce piani di gestione e di prevenzione per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggi in plastica. Il Consorzio è tenuto a comunicare ogni anno al CONAI, al Ministero della Transizione ecologica e al Ministero dello Sviluppo economico l’elenco dei propri consorziati e presentare una Relazione sulla gestione comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio della sua filiera.

Nello svolgimento dei propri compiti Corepla è tenuto ad applicare i principi dell’efficacia, dell’efficienza, dell’economicità e della trasparenza e, infine, ad astenersi da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario.

 
Modello italiano a confronto con l'Europa

Riguardo al grado di conformità dell’attuale modello italiano di gestione dei rifiuti di imballaggi in plastica rispetto a quanto stabilito dalla norma europea sull’EPR, si può affermare che quello italiano ha assunto molti dei criteri richiesti dalla nuova Direttiva quadro:

  • il “sistema CONAI” e, in via di principio, gli operatori che non vi aderiscono sono tenuti a elaborare e attuare un programma di prevenzione;
  • il ruolo che spetta ai diversi attori è sufficientemente definito dalla legge;
  • i produttori e gli utilizzatori di imballaggio sono tenuti a rendicontare i risultati della gestione dei rifiuti;
  • è richiesta la capacità di azione sull’intero territorio nazionale e viene effettuata una vigilanza da parte del Ministero dell’Ambiente sulla capacità operativa dei Consorzi;
  • i produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono tenuti a coprire i maggiori oneri per la raccolta differenziata, quelli di informazione dei consumatori, nonché ad assicurare il ritiro e l’avvio a riciclo e/o al recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica generati dall’utilizzo dei propri prodotti;
  • sono previste sanzioni in capo ai produttori in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero.

Altri criteri oggetto della riforma, invece, sono solo parzialmente presenti:

  • L’obbligo di pubblicare i dati sulla proprietà dei Consorzi, la loro composizione e sui contributi versati dai consorziati non è espressamente previsto dalle norme.

Tuttavia, Corepla pubblica il valore del Contributo per unità di peso degli imballaggi in plastica immessi nel mercato e, comunque, è tenuto a rispettare il principio della trasparenza; per quanto attiene la selezione degli operatori del trattamento dei rifiuti non esiste una specifica disposizione, ma il Consorzio ha messo in atto un sistema aperto per accedere alle aste di aggiudicazione del materiale da trattare, che risulta premiante per i selezionatori che mostrano maggior efficienza.

  • Non c’è una norma vigente che impone l’articolazione del contributo ambientale sulla base della riutilizzabilità, riparabilità e/o riciclabilità del prodotto, tuttavia il Sistema CONAI ha provveduto ad autoregolamentarsi per quanto riguarda la plastica e sono previste agevolazioni per alcune categorie di imballaggi riutilizzabili.
  • Non esiste una specifica autorità indipendente per la vigilanza degli attori sottoposti al regime EPR, anche se questo compito è parzialmente in capo al Ministero della Transizione Ecologica; così come non esiste una piattaforma di dialogo tra gli attori interessati dal regime EPR.

 

Fonte: Green Report Corepla, realizzato in collaborazione con Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, anno 2018